IN GIUSTIZIA – Riforma, Nordio e la volta buona
Il Ministro Nordio ha ottenuto un primo fondamentale successo nella sua lotta per la riforma della giustizia, di cui è stata approvata definitivamente la prima parte, riscuotendo in parlamento un consenso ampio e convinto. A parere di chi scrive, con la bontà tecnica e l’opportunità politica degli interventi proposti dal Ministro con il ddl S. 808 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, che la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il 10 luglio scorso, si spiegano l’adesione di importanti forze di opposizione come Italia Viva, Azione e +Europa. Hanno votato contro solo PD, M5S e AVS. Con la consueta sobrietà, all’uscita dall’aula dopo il voto, Nordio ha commentato: «I sì sono quasi il doppio dei no, bene». Particolarmente apprezzata l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, di cui più volte nei mesi scorsi, in questa rubrica, si era dimostrata l’utilità solo al fine della celebrazione di odiosi “processi mediatici”. Si trattava del reato previsto dall’art. 323 del Codice penale, che puniva “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni, procura per sé o un proprio congiunto un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto”. Nella sua assoluta genericità questa norma “propagandistica” costituiva il frutto perverso della peggior tecnica legislativa. Un reato, ha dichiarato il Ministro “che poneva sotto indagine amministratori e sindaci per le questioni più svariate e su 5mila e passa processi instaurati ogni anno, che costavano la paralisi della Pa e la paura della firma ma anche la carriera politica e salute personale, non c’erano mai co ndanne”. Ovviamente è indispensabile segnalare che, contemporaneamente, il governo ha disposto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, il cui art. 9 inserisce nel codice penale un nuovo art. 314-bis e, con esso, il delitto di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, (fattispecie denominata, una volta “peculato per distrazione”) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, fuori dei casi previsti dall’articolo 314, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”. In questo caso, a differenza che con l’abrogato reato di abuso d’ufficio, si tratta di una norma quanto mai opportuna e correttamente formulata che eviterà comportamenti illeciti degli amministratori pubblici. Tornando infine all’approvazione definitiva del ddl Nordio, gli ulteriori contenuti si possono sinteticamente elencare come segue: riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite; modifica della disciplina delle intercettazioni, della custodia cautelare in carcere; dell’informazione di garanzia; esclusione dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti per reati a citazione diretta.
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