LIBERALMENTE CORRETTO – I Cinquestelle e la prevenzione del nulla
Il gruppo parlamentare dei Cinquestelle ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, adombrando il dubbio che il governo italiano non avesse difeso e tuttora non difendesse con sufficiente consapevolezza la logica delle misure di prevenzione antimafia, nella causa in corso innanzi alla Corte per i Diritti dell’Uomo promossa dai ricorrenti Cavallotti (ric. 29614/16). L’interrogazione si presta a numerose considerazioni critiche di metodo e di merito. Sarà pure “politicamente corretto” anteporre la lotta alla mafia ai Diritti dell’Uomo, ma certamente non è conforme ai principi liberali, sui quali è stata edificata la civiltà occidentale. La politica deve indietreggiare di fronte ai diritti della persona, naturali e preesistenti alla legge dello Stato. Questo principio risale alla notte dei tempi; ha ispirato Sofocle, che ha mirabilmente descritto la giusta ribellione di Antigone al decreto di Creonte. Il diritto di Antigone è superiore alla legge di Creonte, in quanto la maestà della persona umana è intangibile e nessun fine politico può ridurre l’uomo a suo strumento. Se si mette in dubbio questa assiomatica superiorità, ci si pone al di fuori delle radici greco-romano-cristiane delle moderne democrazie. Ne discende che ogni controversia che verte sui Diritti dell’Uomo, sottoposta alla giurisdizione della Corte EDU di Strasburgo, dovrebbe rimanere al di fuori dell’agone politico, proprio nel rispetto dell’assiomatica superiorità del diritto rispetto alla politica. Ciò risulta ancora più chiaro, considerando che la causa pendente a Strasburgo, ancorché siano in discussione norme di legge e non atti ammnistrativi, consiste pur sempre in una controversia giudiziaria, la quale prende l’avvio da una domanda del ricorrente tendente, in ultima analisi, al risarcimento del danno (di cui si duole), cosicché l’ingerenza politica si risolve (sempre in ultima analisi) nell’auspicio che l’eventuale danno patito non sia risarcito. In altri termini, il metodo della commistione politica-diritto avrebbe l’effetto di subordinare il diritto della persona a una presunta “ragion di Stato”; ossia quello di far prevalere forzosamente la legge di Creonte sul diritto di Antigone. Ma esaminiamo nel merito questa presunta ragion di Stato, denominata “prevenzione antimafia”. Le due parole non sono utilizzate in maniera corretta; il nome non è coerente con il contenuto, tanto che il più grande penalista italiano, il prof. Tullio Padovani, ha parlato di “frode delle etichette”; l’autorevolezza del suo pensiero la dice lunga sulla plausibilità della domanda dei ricorrenti, sottoposta alla cognizione della Corte EDU. In realtà le misure nominalmente antimafia e preventive non sono né “antimafia”, né “preventive”. Colpiscono soggetti che non sono associati alla criminalità organizzata; o assolti con sentenza definitiva, o perfino estranei, non attinti personalmente da alcun sospetto, ma colpevoli di “parentela” o “vicinanza” col non-mafioso. Colpiscono inoltre soggetti, ai quali si imputano reati afferenti ad altro contesto sociologico, come la corruzione o perfino il c.d. stalking. Della mafia non c’è traccia, eppure si invoca la finalità antimafia. Al contempo, non si capisce cosa debba prevenire la confisca dei beni dei non-mafiosi. Se non sussiste il pericolo, non ha ragion d’essere la prevenzione. Se il sospettato muore, dovrebbe morire al contempo il pericolo da lui rappresentato; eppure non è così nella logica dell’antimafia nominale, giacché si confisca il patrimonio degli eredi. E allora sarebbe il caso di dire che il vero pericolo è il diritto di proprietà; punto. In verità non è facile nascondere la luna con un dito. È chiaro che la confisca del patrimonio ha natura pesantemente afflittiva e punitiva. In tutto il resto del mondo si conosce infatti la confisca sanzionatoria, che “espropria” il frutto del reato accertato con sentenza definitiva di condanna; o la confisca come “bottino di guerra”, ai danni del nemico. Solo in Italia si assume come ”preventiva” una misura con effetto definitivo, riconosciuta come punitiva in tutto il resto del mondo; e si qualifica “antimafiosa” la prevenzione del nulla, che aggredisce il diritto di proprietà, mette in crisi la certezza del diritto e ostacola la libera dinamica del mercato.
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