Autonomia differenziata, per la Corte Costituzionale la legge è parzialmente illegittima
La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato la legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata parzialmente illegittima delle regioni ordinarie, a seguito di ricorsi presentati da varie regioni italiane, tra cui Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Nonostante la Consulta abbia confermato la costituzionalità complessiva della legge, ha comunque individuato alcune disposizioni specifiche in contrasto con la Costituzione.
Uno dei punti più critici individuati dalla Corte riguarda la possibilità, prevista nella legge, di modificare tramite decreto interministeriale le aliquote della compartecipazione ai tributi erariali per finanziare le funzioni trasferite alle regioni. La Consulta ha evidenziato che questa disposizione potrebbe incentivare l’inefficienza, favorendo regioni che, nonostante l’assegnazione delle risorse necessarie, non riescono a garantire il completo svolgimento delle funzioni trasferite. Di fatto, tale misura rischia di creare disparità, premiando regioni meno virtuose a discapito di altre, minando così il principio di responsabilità e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche.
La Corte ha poi sottolineato l’inadeguatezza della delega legislativa per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi ai diritti civili e sociali, evidenziando come l’assenza di criteri direttivi chiari rischi di indebolire il ruolo del Parlamento e di lasciare ampi margini di discrezionalità al Governo. La Consulta ha inoltre dichiarato incostituzionale la procedura che permette al Presidente del Consiglio di intervenire con decreti per aggiornare i LEP, nonché la possibilità per le regioni destinatarie dell’autonomia differenziata di non partecipare obbligatoriamente agli obiettivi di finanza pubblica. Quest’ultima facoltà potrebbe compromettere la solidarietà nazionale e i vincoli di coesione e unità della Repubblica.
Un altro aspetto rilevante della decisione della Corte riguarda l’estensione delle disposizioni dell’autonomia differenziata anche alle regioni a statuto speciale. La Consulta ha precisato che queste ultime, per ottenere forme ulteriori di autonomia, dovrebbero seguire le procedure previste dai propri statuti, evitando così di ricorrere alla normativa sulle regioni ordinarie.
Nel delineare i limiti dell’autonomia differenziata, la Corte ha ribadito che questa deve rimanere funzionale al bene comune, seguendo il principio di sussidiarietà che guida la distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni. In altre parole, l’autonomia regionale non può servire a un mero riparto di poteri, ma deve rispondere a obiettivi di efficienza amministrativa e di maggiore responsabilità politica, ponendo sempre al centro il miglioramento dei servizi per i cittadini.
Infine, spetterà ora al Parlamento intervenire per colmare i vuoti normativi evidenziati dalla Corte, al fine di garantire l’effettiva applicabilità della legge e il rispetto dei principi costituzionali. La Consulta ha inoltre chiarito che continuerà a vigilare sulla costituzionalità delle singole leggi di differenziazione in caso di nuovi ricorsi, mantenendo così il controllo su eventuali sviluppi futuri in materia.
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