VITTIME OLTRE AL DANNO LA BEFFA
AULA DEL TRIBUNALE PROCESSO AVVOCATO AVVOCATI CODICE PENALE
DI ELISABETTA ALDROVANDI
Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore l’ultima parte della riforma Cartabia, che rende più snello il processo penale attraverso strumenti sostitutivi alla carcerazione, come la giustizia riparativa. Si è attuata un’importante trasformazione per molti reati, non più procedibili d’ufficio, ma a querela di parte. La differenza? Che nel primo caso il magistrato, preso atto della notizia di reato, avvia le indagini. Nel secondo caso serve l’impulso di parte, senza il quale l’azione penale non prende il via, ossia non è, appunto, procedibile. Quali sono i delitti che, ora, richiedono la querela per potersi trasformare in fascicolo sul tavolo della procura, e, in caso di rinvio a giudizio, in processo penale? Le lesioni personali stradali gravi o gravissime qualora non ricorrano le circostanze aggravanti come l’uso di alcol o sostanze stupefacenti, e tutti i delitti contro la persona o il patrimonio con pena minima non superiore a due anni, tranne i casi in cui, essendo commessi contro una persona incapace per età o disabilità, siano procedibili d’ufficio. Quindi, vi rientrano le lesioni personali dolose che comportano un danno alla vittima non superiore a venti giorni, il sequestro di persona semplice (ossia, non a scopo di estorsione), la violenza privata. E ne fanno parte anche la violazione di domicilio, il furto aggravato, la truffa, la frode informatica e l’appropriazione indebita. Insomma, un gruppo di reati che, se vengono considerati bagatellari per il nostro ordinamento, in realtà creano grave allarme sociale. Basta pensare al numero elevato di furti in abitazione o nelle attività commerciali, che ora sono perseguibili solo in presenza di querela da parte della persona offesa, che ovviamente deve essere legittimata a proporla. Si immagini il caso in cui questo delitto venga compiuto in danno di una persona trasferita all’estero, o che, per vari motivi, non riesca a presentare la querela nei termini di tre mesi dal fatto di reato. In questo caso verrebbe meno la condizione di procedibilità, e l’autore del furto resterebbe impunito. Così come nel caso della truffa, un reato assai insidioso perché spesso la vittima si vergogna di ammettere di essere stata raggirata, e denunciare il truffatore rappresenta un’ulteriore onta e motivo di auto commiserazione. E un delinquente impunito si sentirà legittimato a perpetrare la sua condotta delinquenziale, causando ulteriori vittime. Anche la punibilità a querela per le lesioni stradali gravi e gravissime non rappresenta un incentivo al rispetto del codice della strada, tenendo conto che siamo appena usciti da un anno in cui sono oltre 1200 le persone investite da automobilisti indisciplinati. Insomma, questa riforma non prende in considerazione la difficoltà della vittima nel dover ripercorrere in prima persona il reato subìto, nel doversi recare presso gli uffici di polizia giudiziaria e subire l’iter, lungo ed emotivamente difficile, della presentazione di una querela. E le eventuali ritorsioni? Pure quelle potrebbero verificarsi, nel momento in cui il denunciato sa che, senza la querela della persona offesa, non sarebbe stato perseguito e processato. Insomma, oltre al danno, la beffa. La vittima non soltanto subisce il reato, ma le è pure addossata la responsabilità dell’avvio dell’azione penale nei confronti di colui che si presume aver commesso il fatto, o contro ignoti qualora l’autore sia sconosciuto. Il tutto, senza che le sia garantita alcun tipo di assistenza giuridica, poiché, a differenza dell’indagato, alla persona offesa non è dato il difensore d’ufficio, ma per avere informazioni deve adoperarsi autonomamente. Da avvocato che si occupa da anni di vittime di reati, devo prendere atto che questa parte della riforma, così scritta e messa in atto, non le tiene nella considerazione che meritano.
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