Attualità

Tutti presunti colpevoli

di Redazione -


di ELISABETTA ALDROVANDI

In dubio pro reo è un principio sancito nel Digesto giustinianeo nel 529 D.C., e da millecinquecento anni sopravvive trovando nuova linfa e significato nel beyond any reasonable doubt (oltre ogni ragionevole dubbio), la regola probatoria fondante i sistemi penali nelle più evolute democrazie contemporanee. Il pensiero umano, infatti, nella sua più civile evoluzione, considera la condanna dell’innocente una prospettiva talmente estranea alla sua stessa natura, da meritare senza esitazioni il prezzo dell’eventuale colpevole mandato assolto. Concetto, questo, che spesso è oggetto di critica, in una società a tratti forcaiola e colpevolista, che confonde l’essere indagati con l’essere condannati. Eppure, la nostra Costituzione riconosce il basilare principio della “presunzione di innocenza”: l’articolo 27 sancisce che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Un principio, questo, teorizzato nel 1700 da Pietro Verri e Cesare Beccaria, che approfondì questo concetto nella sua celeberrima opera “Dei delitti e delle pene”, pubblicata in forma anonima nel 1764. In essa, Beccaria affronta questo tema allorquando tratta della certezza della pena, precisando che la tortura è inutile perché induce un innocente debole a confessare, e un colpevole ostinato a negare. L’innocente deve essere considerato tale fino alla prova definitiva e inoppugnabile della sua colpevolezza. Un passo rivoluzionario verso la civiltà, viene da pensare leggendo quest’opera con gli occhi del ventunesimo secolo, per quanto tale principio ancora non sia ben radicato, soprattutto a livello culturale. Quando può dirsi, infatti, che un innocente diventa colpevole? Quando la sentenza è definitiva. E quando ciò accade? Una sentenza penale di condanna può considerarsi definitiva quando siano terminati tutti i gradi di giudizio e non c’è più possibilità che venga impugnata, oppure quando sono trascorsi i termini per poterlo fare.

Anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), in particolare all’articolo 6 comma 2, è stabilito che “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Questo significa che, normative specifiche a parte, non è possibile per nessuna legislazione europea invertire detto onere, ossia partire dal presupposto che la persona indagata per un reato sia considerata colpevole, obbligandola a dimostrare la sua innocenza. In realtà, ci pensa la società a invertire questo principio, laddove chi entra nel meccanismo giudiziario come indagato in un procedimento penale, rischia di vedersi processato e condannato senza possibilità di appello dall’implacabile e a volte irrazionale giudizio sociale e mediatico. In realtà, la colpevolezza di un indagato deve risultare da un accertamento giudiziale, che mai dovrebbe essere influenzato in alcun modo dall’opinione sociale in merito al fatto contestato. Nel tentativo, quindi, di limitare le informazioni delle Procure agli organi di stampa, sulla scia delle Direttiva Europea n. 34372016 è stata emanata la Legge 53/2021, che ha rafforzato il principio di presunzione di innocenza, prevedendo che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o un imputato non sia stata provata legalmente, le dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche e le decisioni delle autorità giudiziarie diverse da quelle di condanna non devono presentare la persona come colpevole. Una questione di mera forma, dirà qualcuno. E invece no. L’identificazione tra ciò che è e ciò che viene descritto è fondamentale per raccontare gli accadimenti umani in un modo che siano non solo veritieri e realistici, ma veri e reali. Perché la forma è sostanza.

Torna alle notizie in home