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Olindo e Rosa sono colpevoli: le motivazioni del no alla revisione del processo

di Redazione -


Olindo Romano e Rosa Bazzi sono gli unici colpevoli della Strage di Erba: la richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati i due coniugi all’ergastolo “è inammissibile” sotto un duplice profilo, ossia “dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”.

Si tratta di uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della corte d’Appello di Brescia hanno di fatto ‘chiuso’ la strage avvenuta a Erba l’11 dicembre del 2006. Quel giorno nel condominio nella corte di via Diaz, divampa un incendio e i soccorritori trovano quattro cadaveri: si tratta di Raffaella Castagna (30 anni), di suo figlio Youseff (due anni e tre mesi), di sua madre Paola Galli (60 anni) e di una loro vicina di casa, Valeria Cherubini (55 anni). C’è anche un sopravvissuto: è Mario Frigerio, marito di Cherubini. Non sono state le fiamme a ucciderli, ma spranghe e armi da taglio con cui qualcuno si è abbattuto sulle vittime. Per l’omicidio vengono accusati Rosa e Olindo, vicini di casa delle vittime.

Olindo e Rosa dichiarati colpevoli, poi la richiesta di revisione

Dopo anni di indagini processi, il 3 maggio 2011 i due vengono condannati definitivamente all’ergastolo. Secondo i giudici erano stati loro a compiere gli omicidi, per via di dissapori di vicinato. L’1 marzo scorso si è tenuta l’udienza sull’istanza di revisione del processo, poi rinviata. 

La richiesta di revisione era stata presentata dal procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”, sostengono i giudici nelle motivazioni con cui parlano di “violazione delle regole” e respingono così la ‘riapertura’ del caso.  

In questo caso, “la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo li documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del procuratore generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile”.


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