Attualità

IN GIUSTIZIA – La Riforma di Nordio e l’Alta Corte disciplinare

di Francesco Da Riva Grechi -


Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 29 maggio 2024 ha approvato la parte più importante delle riforma Nordio, quella sulla separazione delle carriere, della quale si parla da sempre, nonché, ancora più importante, ma meno discussa, quella dell’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, chiamata ad esercitare “la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti”. Ovviamente si tratta di un disegno di legge costituzionale che aspetta di seguire il complesso iter di approvazione parlamentare nonché, eventualmente, il referendum popolare confermativo.
In questa sede si proverà a capire cosa potrebbe cambiare con quest’Alta Corte che potrebbe andare a sostituire la “vecchia” sezione disciplinare del CSM (culla di ogni “Ingiustizia”).
La legittimazione della disciplina risiedeva, e ancora risiede, nell’art. 105 della Costituzione, che nell’interpretazione della Corte Costituzionale (sent. n. 12 del 1971), ha ampliato il potere di iniziativa dell’azione disciplinare che nella legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura spettava solo al Ministro della Giustizia (allora Guido Gonnella, segretario della Democrazia Cristiana, con delega all’Attuazione della Costituzione). Inoltre, la responsabilità disciplinare dei magistrati era intesa, dallo stesso CSM, in funzione di una maggiore “responsabilizzazione” della magistratura dinanzi alla “Sovranità popolare”, di rottura della “separatezza” dell’ordine (sic!) e di costruzione di una deontologia non corporativa. Poi, l’inversione a 360°.
Oggi, una legge del 2006, limita la facoltà del Ministro di promuovere l’azione disciplinare alla semplice richiesta di indagini alla magistratura ordinaria e dunque senza poter utilizzare i verbali di ispezione degli uffici del Ministero. In pratica è stata svuotata completamente la fondamentale disposizione, pretesa dai Padri Costituenti, del comma 2 dell’art. 107 della stessa Costituzione, ancora vigente: “Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare“. Una riforma come quella del Ministro Nordio è dunque assolutamente indispensabile al mantenimento dell’equilibrio indispensabile tra il governo e la magistratura. A parere di chi scrive, il punto è che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la stessa giurisdizionalità dell’organo e del procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari, è condizione necessaria e sufficiente della piena garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’intera magistratura, oltre all’imparzialità di coloro che devono giudicare il singolo magistrato.
Al di là dei tecnicismi, questo comunque significa sottrarre i provvedimenti disciplinari dell’Alta Corte al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e dunque mantenere la massima professionalità dei componenti dei collegi giudicanti (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio). La riforma è dunque necessaria proprio per riportare nell’alveo della “Costituzione vivente” e del suo spirito questo sistema disciplinare che è stato pensato al tempo dell’assemblea costituente incentrato sull’autonomia reciproca dei poteri dello stato e sulla massima libertà dell’iniziativa del governo nel sollecitare i vertici dell’ordinamento giudiziario al rispetto della legalità.


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